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Legge 1 febbraio 1989, n. 53 · Legge 1 febbraio 1989, n. 53 — ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

Legge 1 febbraio 1989, n. 53 Art. 30

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1› gennaio 1989; quelli economici dal 1› luglio 1989.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per il 1991.

3. Il Ministro del tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorenti variazioni di bilancio.