Legge 1 febbraio 1989, n. 53 · Legge 1 febbraio 1989, n. 53 — ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato)) Legge 1 febbraio 1989, n. 53 Art. 27 TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Bestimmung aufgehobenAmtlicher Text ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) ← Vorherige · Art. 26 Inhalt Art. 28 · Nächste →