Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 1 febbraio 1989, n. 53 · Legge 1 febbraio 1989, n. 53 — ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

Legge 1 febbraio 1989, n. 53 Art. 26

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.