Legge 6 marzo 1987, n. 74 Art. 21
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall' articolo 570 del codice penale ".