Legge 6 marzo 1987, n. 74 Art. 20
1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".