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Legge 6 marzo 1987, n. 74 · Legge 6 marzo 1987, n. 74 — Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

Legge 6 marzo 1987, n. 74 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile , ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all' articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.