Legge 14 febbraio 1987, n. 41 Art. 11
1. Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le universita' e gli istituti di istruzione superiore statali.
1. Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le universita' e gli istituti di istruzione superiore statali.