Legge 14 febbraio 1987, n. 41 Art. 12
1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli gia' esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli gia' esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.