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Legge 14 febbraio 1987, n. 41 · Legge 14 febbraio 1987, n. 41 — Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa

Legge 14 febbraio 1987, n. 41 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.

2. Lo statuto e' proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalita' ed hanno applicazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro emanazione.