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Legge 14 febbraio 1987, n. 40 · Legge 14 febbraio 1987, n. 40 — Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative

Legge 14 febbraio 1987, n. 40 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati e' effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonche' delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.