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Legge 14 febbraio 1987, n. 40 · Legge 14 febbraio 1987, n. 40 — Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative

Legge 14 febbraio 1987, n. 40 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita' di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il ((15 febbraio)) di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

((2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi))