Legge 14 febbraio 1987, n. 40 Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 148, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236)) . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Rognoni