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Legge 1 dicembre 1986, n. 879 · Legge 1 dicembre 1986, n. 879 — Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'

Legge 1 dicembre 1986, n. 879 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , come modificato dall' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, e' consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione".

Nota all'art. 15, comma 1: Si trascrive l'intero sesto comma dell'art. 4 della legge n. 546/1977 , comprensivo del periodo aggiunto dalla presente legge: "Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, e' consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione".