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Legge 1 dicembre 1986, n. 879 · Legge 1 dicembre 1986, n. 879 — Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'

Legge 1 dicembre 1986, n. 879 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarieta' nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti gia' realizzati nelle aree individuate ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 , e che siano comunque in conformita' con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art. 16, comma 1: Si trascrive il testo dell'intero art. 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33/1976 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonche' norme in materia di espropriazione per pubblica utilita): "Art. 2. - Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la comunita' montana interessata o la comunita' collinare ovvero l'amministrazione provinciale per i comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facolta', entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure: a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonche' dei servizi collettivi e delle attivita' terziarie di livello comunale; b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati; c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, ad adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti. Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovra' essere reso entro il termine di venti giorni".