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Legge 1 dicembre 1986, n. 879 · Legge 1 dicembre 1986, n. 879 — Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'

Legge 1 dicembre 1986, n. 879 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all' articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 .

Nota all' art. 14, comma 1: La legge n. 584/1977 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea. Il relativo art. 24 detta i criteri di aggiudicazione degli appalti. In particolare il criterio di cui alla lettera b) e' "quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all' art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".