Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 64
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio".