Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 65
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Se e' respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati".