Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 63
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102. Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare. Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto".