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Legge 23 gennaio 1974, n. 15 · Legge 23 gennaio 1974, n. 15 — Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali

Legge 23 gennaio 1974, n. 15 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il predetto ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Le obbligazioni di cui al precedente primo comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 .