Legge 23 gennaio 1974, n. 15 Art. 4
Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge, saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Negli stati di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.