Legge 23 gennaio 1974, n. 15 Art. 2
Per il finanziamento del programma di cui al precedente articolo la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni fino allo ammontare della predetta somma di lire 150 miliardi. Tali anticipazioni saranno somministrate nelle seguenti misure: anno finanziario 1973: 15 miliardi; anno finanziario 1974: 30 miliardi; anno finanziario 1975: 45 miliardi; anno finanziario 1976: 30 miliardi; anno finanziario 1977: 30 miliardi.