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Legge 14 dicembre 1973, n. 829 · Legge 14 dicembre 1973, n. 829 — Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 8Composizione del comitato esecutivo

TITOLO I L'ORDINAMENTO

In KraftAmtlicher Text

Il comitato esecutivo e' composto: 1) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'OPAFS, che lo presiede; 2) da cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, di cui due scelti fra i consiglieri di cui al punto 2) e tre scelti fra quelli di cui al punto 3) del precedente articolo 5. Per i casi di assenza o impedimento dei membri si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 5. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri. Il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera partecipa alle riunioni con voto consultivo. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal segretario o dal segretario aggiunto del consiglio di amministrazione. Si applicano al comitato esecutivo le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 7.