Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 9Attribuzioni del comitato esecutivo
TITOLO I L'ORDINAMENTO
Il comitato esecutivo: 1) predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie; 2) esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo; 3) elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all'art. 34 della presente legge; 4) approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari; 5) ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS; 6) decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione; 7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione; 8) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.