Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 7Funzionamento del consiglio di amministrazione
TITOLO I L'ORDINAMENTO
Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci. Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente. I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.