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Legge 14 dicembre 1973, n. 829 · Legge 14 dicembre 1973, n. 829 — Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 25Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute

TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO

In KraftAmtlicher Text

La misura degli interessi e delle ritenute per rischi da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza con propria delibera. La ritenuta per i rischi non potra', comunque, superare le misure del 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni e del 4 per cento per quelli estinguibili oltre il quinquennio, fissato rispettivamente dall'articolo 10 della legge 191 giugno 1913, n. 641, e dall'articolo 8, secondo comma, della legge 28 dicembre 1922, n. 1682 .