Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 24Destinazione del contributo e di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
Con la stessa decorrenza fissata dall'articolo 20 il contributo di cui all' articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19 , e' soppresso. Le quote gia' accreditate non sono piu' rimborsabili.