Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 26Interessi sui finanziamenti
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961 , l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.