Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 · Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 — Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti

Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresi': a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilita' ed il cui diritto di proprieta' aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 ; b) ai titolari di concessioni che, pur avendo gia' adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprieta'. E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorita' libiche. Detto indennizzo sara' regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946 , e' elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.