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Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 · Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 — Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti

Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

In attesa di accordi in sede internazionale, e' autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' libiche a partire dal 21 luglio 1970. L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprieta', accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura: fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento; sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento; sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento; sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.