Legge 6 dicembre 1971, n. 1066 Art. 3
La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata: in vigore della presente legge. Sono valide le domande gia' presentate all'Amministrazione. A corredo delle domande dovranno essere prodotte: a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti; b) ogni documentazione comprovante la proprieta' e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.