Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 Art. 3
La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75 , verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.