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Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 · Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 — Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137 , e' sostituito dal seguente: "La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'".