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Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 · Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 — Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 6 dicembre 1971, n. 1056 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75 , nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, sempreche' abbiano maturato due anni di anzianita' nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo. Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.