Legge 1 giugno 1971, n. 291 Art. 11
TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
All' articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 , le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25 , superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro" sono sostituite con le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni".