Legge 1 giugno 1971, n. 291 Art. 12
TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
L'articolo 9 del decreto-legge. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 , e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi a contrarre mutui: a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, costruire le abitazioni; b) gli IACP e i comuni; c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8".