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Legge 1 giugno 1971, n. 291 · Legge 1 giugno 1971, n. 291 — Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia

Legge 1 giugno 1971, n. 291 Art. 10

TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 : a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo; b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessita' di integrazione per gli interventi gia' ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati; c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ".