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Legge 30 marzo 1971, n. 118 · Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge 30 marzo 1971, n. 118 Art. 29Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero

In KraftAmtlicher Text

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilita' di far frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanita' o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione staccate della scuola statale. L'insegnante dovra' attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto. Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonche' per il compimento della istruzione obbligatoria. Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.