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Legge 30 marzo 1971, n. 118 · Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge 30 marzo 1971, n. 118 Art. 30Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie

In KraftAmtlicher Text

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacita' lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilita', e' concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.