Legge 30 marzo 1971, n. 118 Art. 28Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu' gravi. ((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104)) ((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104)) Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.