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Legge 5 dicembre 1969, n. 932 · Legge 5 dicembre 1969, n. 932 — Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

Legge 5 dicembre 1969, n. 932 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento". Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato".