Legge 5 dicembre 1969, n. 932 Art. 5
L' articolo 232 del codice di procedura penale e' sostituto dal seguente: (Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica) "Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".