Legge 5 dicembre 1969, n. 932 Art. 7
Dopo l' articolo 249 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: Art. 249-bis. (Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari) "Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo".
Verweist auf
- Legge 5 dicembre 1969, n. 932 Art. 249