Legge 2 aprile 1968, n. 503 Art. 9
L'amministrazione del Parco e' affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un "Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria", cosi' composto: 1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzione di presidente; 2) il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato; 3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse; 4) un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno; 5) un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria; 6) due rappresentanti dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria; 7) il capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato; 8) il sovraintendente ai monumenti della Calabria; 9) il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria; 10) un rappresentante del CONI; 11) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, cui almeno uno o per provincia espresso dalla minoranza; 12) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate; 13) un docente universitario di botanica; 14) un docente universitario di zoologia; 15) un docente universitario di selvicoltura; 16) un docente universitario di urbanistica; 17) un rappresentante dell'associazione "Italia nostra"; 18) un rappresentante dell'associazione dell'unione dei forestali d'Italia. Il direttore del Parco partecipera' ai lavori del Comitato con voto consultivo; Il presidente ed i membri del Comitato di cui al presente articolo sono nominali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennita' di funzione.