Legge 2 aprile 1968, n. 503 Art. 8
Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, e' corrisposto dall'amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprieta', che non siano gia' fissati da altre leggi. L'indennizzo e' determinato dall'ispettore regionale delle foreste, sentito l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.