Legge 2 aprile 1968, n. 503 Art. 10
Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su: a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalita' del Parco; b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco; c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi; d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco. Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresi' essere sentito: a) sui piani di assestamento boschivo; b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesaggistici; c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria; d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.