Legge 28 marzo 1968, n. 479 Art. 10
TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO
L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall' articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' elevato a lire 50 milioni.
TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO
L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall' articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' elevato a lire 50 milioni.