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Legge 28 marzo 1968, n. 479 · Legge 28 marzo 1968, n. 479 — Provvidenze a favore della pesca marittima

Legge 28 marzo 1968, n. 479 Art. 11

TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' cosi' modificato: "L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto: 1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni; 2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni". ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all' articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni."