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Legge 28 marzo 1968, n. 479 · Legge 28 marzo 1968, n. 479 — Provvidenze a favore della pesca marittima

Legge 28 marzo 1968, n. 479 Art. 9

TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO

In KraftAmtlicher Text

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.