Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 10Cariche del consiglio
TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.