Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 55Poteri del consiglio del collegio nazionale
TITOLO VI IMPUGNAZIONI
Il consiglio del collegio nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.